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Certificati di Malattia

Il certificato di malattia può essere rilasciato solo dopo visita medica e quindi non può essere richiesto per telefono o per conto terzi. Per ottenere il certificato di malattia il paziente dovrà recarsi personalmente presso lo studio medico.

Non si redigono certificati di malattia in maniera retroattiva.

Il certificato verrà inviato all’indirizzo e-mail fornito dal paziente; il numero di protocollo, da comunicare al datore di lavoro, è indicato nel documento come numero PUC. A tale proposito, si ricorda di avvisare sempre lo studio medico se sono avvenute variazioni di indirizzo, recapito telefonico o e-mail.

ATTENZIONE!

Si ricorda che a seguito di passaggio in Pronto Soccorso oppure di ricovero non si rilasciano certificati di malattia. Questi vanno espressamente richiesti al Medico che firma le dimissioni. Se il collega non può eseguire l’invio telematico all’INPS è sufficiente il rilascio di un documento che contenga i requisiti sostanziali richiesti: intestazione, nominativo e domicilio del lavoratore, diagnosi e prognosi, data, timbro e firma del medico. Tale certificazione è da inviare sia all’INPS sia al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio. (Circolare INPS n.99 del 13/05/1996, circolare INPS n. 136 del 25/07/2003).

CERTIFICATO DI MALATTIA NEI GIORNI FESTIVI

Compilando il certificato di malattia le giornate di prognosi dovranno necessariamente comprendere il giorno della visita (che corrisponderà al primo giorno di malattia), pertanto in caso di malattia in un giorno festivo il certificato dovrà necessariamente essere richiesto alla Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica).

ATTENZIONE!

I lavoratori STATALI hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7 nelle seguenti

Fasce orarie: 9-13 e 15-18.

Sono esenti da questo vincolo di reperibilità i dipendenti assenti per le seguenti ragioni: malattie che richiedono cure salvavita (accertate da una visita Medico Legale); infortuni sul lavoro; malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio (accertata da una visita Medico Legale).

I lavoratori NON STATALI hanno l’obbligo di reperibilità è di 7 giorni su 7 nelle seguenti fasce orarie: 10-12 e 17-19.